Autonomia professionale del fisioterapista
Il Fisioterapista (già Terapista della riabilitazione) è un professionista della sanità in possesso del diploma di Laurea o titolo equipollente, il quale opera, sia in collaborazione con il Medico e le altre professioni sanitarie, sia autonomamente in rapporto diretto con la persona assistita, valutando e trattando le disfunzioni presenti nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e viscerali conseguenti ad eventi patologici congeniti od acquisiti.
Secondo il D.M. 741/1994, il Fisioterapista:
– ELABORA, anche in equìpe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del paziente.
– Pratica AUTONOMAMENTE attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche ed occupazionali.
– PROPONE l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia.
– VERIFICA le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
– Svolge attività di STUDIO, DIDATTICA e CONSULENZA PROFESSIONALE, nei servizi sanitari ed in quelli ove si richiedono le sue competenze professionali…
– Il Fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di DIPENDENZA o di LIBERA PROFESSIONE.
Secondo la Legge 42/1999:
– … la denominazione “professione sanitaria ausiliaria” è sostituita dalla denominazione “PROFESSIONE SANITARIA”.
– Il Fisioterapista è un professionista che collabora in modo paritetico con il Medico e le altre professioni sanitarie, nel reciproco rispetto delle proprie competenze professionali.
– Il campo di attività e di responsabilità del Fisioterapista è determinato dal contenuto del profilo professionale (D.M. 741/94), dall’ordinamento didattico universitario e dal codice deontologico.
Secondo la Legge 251/2000:
– Il Fisioterapista svolge con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla PREVENZIONE, alla CURA, alla RIABILITAZIONE e a procedure di VALUTAZIONE FUNZIONALE, al fine di espletare le competenze proprie previste dal profilo professionale.
Secondo il D.M. 17 maggio 2002:
– Le prestazione sanitarie rese dai Fisioterapisti sono esenti I.V.A. anche in assenza di prescrizione medica.
L’autonomia professionale, stabilita dallo stato italiano, comporta una RESPONSABILITA’ civile e penale per il Fisioterapista, che vale indipendentemente dalla presenza della prescrizione medica.
Il Fisioterapista può esercitare la propria professionalità ed autonomia in ambito CLINICO, DIRIGENZIALE e nel campo della RICERCA SCIENTIFICA.